Non è lecita la segnalazione alla Centrale dei rischi di un credito contestato – Tribunale di Como 10.10.2016 – Est. Petronzi

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Centrale dei rischi – Segnalazione a sofferenza – Stato di insolvenza – Informativa preventiva – Credito contestato – Illiceità della segnalazione

La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, deve anzi fondarsi sul riscontro di uno stato oggettivo di insolvenza, inteso come grave e non transitoria difficoltà economica.

La banca, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi, deve informare il cliente (anche non consumatore) al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza.

Non è lecita la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi di un credito contestato, salvo che la contestazione alla base del rifiuto del cliente di adempiere non sia manifestamente infondata.

 

Tribunale Ordinario di Como

SEZIONE PRIMA

IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,

sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e i verbali di causa;

PREMESSO

La opponente Tipografia Isella s.n.c. chiedeva in via cautelare la cancellazione della

segnalazione a suo carico effettuata dalla opposta Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a.

alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

La opponente, a fondamento della propria domanda cautelare, assumeva che tale

segnalazione fosse illegittima, sia perché basata su un saldo debitore falsato dalla

applicazione di interessi usurari e di anatocismo, sia perché la Banca aveva omesso di

instaurare un contraddittorio e, in generale, di verificare le effettive condizioni

economico-finanziarie della opponente.

La Banca chiedeva il rigetto della istanza cautelare, sostenendo che la segnalazione a sofferenza costituisca un atto dovuto e che gli opponenti fossero stati più volte invitati a regolarizzare la loro posizione mediante l’invio di estratti conto.

OSSERVA

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d’Italia.

La segnalazione di sofferenza deve avvenire in conformità alla circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, che prevede, in particolare, che «nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese».

La nozione di «stato di insolvenza» di cui alla circolare non coincide con quella prevista dalla legge fallimentare, estrinsecandosi in questo caso in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave e non transitoria difficoltà economica (Cass. 15609/2014).

La segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, nel significato sopra indicato.

Inoltre, tale segnalazione implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente, non essendo sufficiente la sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente (Cass. 12626/2010).

In conclusione, «ciò che rileva è la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria (“incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca» (cit. Cass. 12626/2010).

La suddetta circolare n. 139/1991 prevede, altresì, a carico dell’intermediario un obbligo di informazione: esso deve, infatti, «informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza».

Tale obbligo, che trova fondamento nel dovere di buona fede e correttezza che caratterizza il rapporto tra banca e cliente, per risultare effettivo deve sostanziarsi in una informativa completa, chiara e tempestiva.

La complessità della valutazione a carico della banca, che deve tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, nonché la serietà delle conseguenze della segnalazione, giustificano la necessità di una preventiva comunicazione (anche al cliente non consumatore), anche al fine di instaurare con il medesimo un

contraddittorio che gli consenta, da un lato, di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, dall’altro, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione a sofferenza (Trib. Verona, 17.05.2014,Trib. Locri, 12.04.2016).

Peraltro, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (cd. “credito litigioso”), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. “autotutela” di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006).

Nel caso che ci occupa, risulta dai documenti prodotti che la banca ha, dapprima, inviato alla società, in data 19 settembre 2014, una missiva in cui comunicava il recesso dal contratto di conto corrente e richiedeva contestualmente il pagamento del saldo debitore entro 10 giorni; successivamente, in data 2 ottobre 2014, comunicava di avere

effettuato la segnalazione presso la Centrale dei Rischi, senza attendere alcuna preventiva comunicazione da parte del cliente.

Invero, la società opponente ha da subito, fin dal 14 ottobre 2014, contestato il credito vantato dalla banca per illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, commissioni e spese non dovute, chiedendo la rettifica del saldo. Tale contestazione non risulta prima facie manifestamente infondata, avuto riguardo sia alla data di apertura del conto corrente oggetto di causa, risalente al 1994, epoca in cui erano comunemente attuate pratiche di indebita capitalizzazione, sia alla mancanza in atti dei contratti ad eccezione dell’ultimo del 17 gennaio 2003.

Inoltre, la banca non ha dato prova di un mutamento in peius delle condizioni economiche del cliente, idoneo a dimostrare che la società opponente versasse, al momento della segnalazione, in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica.

Gli sconfinamenti, infatti, non sono indice di per sé, in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, tale da giustificare una segnalazione alla Centrale dei Rischi (Trib. Milano, 29.08.2014).

La banca non ha fornito ulteriori elementi, quali la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive, idonei a provare lo status di insolvenza.

Tali elementi consentono, al contrario, di ritenere che la banca non abbia operato una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente, necessaria per effettuare la segnalazione.

Quanto al periculum in mora, la segnalazione alla Centrale Rischi ha effetti altamente negativi sulla possibilità, per il soggetto segnalato, di accedere al credito, in quanto essa determina una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario (Trib. Milano, 16.06.2015), come dimostrato anche dalla documentazione prodotta da parte opponente

(cfr. doc. 23), la quale versa in una effettiva situazione di difficoltà di accesso al credito.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, la istanza cautelare formulata da parte opponente merita accoglimento.

La decisione sulla liquidazione delle spese di lite deve essere riservata alla decisione nel merito della causa.

P.Q.M.

1) in accoglimento della istanza cautelare formulata da parte opponente Tipografia Isella s.n.c., ordina a parte opposta Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. di provvedere alla cancellazione della segnalazione di sofferenza effettuata nel mese di ottobre 2014 a carico di parte opponente Tipografia Isella s.n.c.;

2) spese al definitivo;

3) concede termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. decorrenti dal 30.10.2016 e rinvia per la

eventuale ammissione dei mezzi istruttori alla udienza del 22.02.2017, ore 11,00.

Si comunichi.

Como, lì 10/10/2016

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi