Risarcimento danni al cliente dall’istituto bancario per illegittima segnalazione CRIF (ABF decisione n. 1407/2014)

mi piace facebookIl ricorrente affermava di aver appreso di essere stato segnalato negativamente in C.R.I.F. a seguito di un diniego ad una richiesta di finanziamento opposto da parte di altro intermediario. La segnalazione era stata effettuata con riferimento a due carte di credito che  ” non sono mai state attivate”.  In particolare, in data 6 febbraio 2012 il ricorrente aveva aperto presso l’intermediario un conto corrente, in relazione al quale l’intermediario aveva consegnato al cliente le suddette due carte di credito. “Per palesi errori” risultava essere stata segnalata la revoca per morosità di una di tali carte di credito e la conseguente qualifica come cattivo pagatore.

In realtà il rapporto di finanziamento collegato alla carta di credito non avrebbe dovuto registrare alcun insoluto, in quanto tale carta non era mai stata attivata. Per tale errata segnalazione, ancora presente al momento della proposizione del ricorso, gli è stata negata l’accensione di un mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa di abitazione.

Tali eventi avrebbero determinato per il ricorrente un notevole pregiudizio economico, rappresentato dal declassamento della valutazione della propria solvibilità proprio a causa della erronea segnalazione per cui è reclamo, nonché una situazione di forte stress.

Va naturalmente da sé, per altro, che un dato errato nelle segnalazioni in Centrali Rischi comporta una falsa informazione che incide sia sulla posizione soggettiva del segnalato sia sulla funzionalità del sistema. Sulla base di tale presupposto l’ABF si è pronunciato, in diverse occasioni, per la liquidazione in via equitativa del danno de quo, quale effetto notorio non quantificabile dell’illecito, allorché l’illegittimità della segnalazione sia riconosciuta, come nel caso di specie, dall’intermediario ed essa abbia riguardato un soggetto che non abbia dato luogo, nel rapporto con la banca, ad alcun inadempimento: sicché, per effetto della errata iscrizione, sia stato segnalato a sistema, per un periodo più o meno lungo, quale cattivo pagatore.

L’ABF ha accolto il ricorso e disposto che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.500,00, equitativamente determinata.

Fonte: Abf